Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti CFC
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Legge federale sulla formazione continua

I punti salienti che hanno portato alla realizzazione della LFCo
 

Il 21 maggio 2006 il popolo svizzero si è espresso a favore delle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione. La Confederazione ha così ricevuto l'incarico di disciplinare giuridicamente per la prima volta tutto il settore della formazione continua a livello nazionale. 

 

Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato definitivamente la Legge sulla formazione continua (LFCo).



Il 25 febbraio 2016 il Consiglio federale ha approvato l'Ordinanza relativa alla Legge sulla formazione continua (LFCo).

 

La legge è pronta per essere applicata a partire dal 1° gennaio 2017. In parallelo il Consiglio federale ha presentato la prima bozza del messaggio ERI 2017-2020. 




La legge disciplina:

  • Tutta la formazione continua non-formale. Vale a dire “la formazione strutturata al di fuori della formazione formale” (art.3). A questa appartengono tutte le offerte di formazione continua che non portano ad un titolo riconosciuto dallo stato. Con formazione continua non formale si intendono singoli corsi, workshop, gruppi di formazione auto-organizzati e corsi di più lunga durata. A questa categoria appartengono anche i corsi di preparazione della formazione professionale superiore e la formazione continua delle Scuole universitarie (titoli CAS, DAS, MAS).
  • La "ricerca e lo sviluppo della formazione continua" (ricerca settoriale, finanziamento delle associazioni mantello).
  • La promozione delle competenze di base degli adulti.





I cinque principi della legge sulla formazione continua
 


Le legge federale sulla formazione continua regola tutta la formazione non formale. Al centro della legge ci sono cinque principi: 
1. Responsabilità: la legge stabilisce "ogni persona è responsabile della propria formazione continua". I datori di lavoro come pure la Confederazione e i Cantoni devono assumersi una parte di responsabilità sostenendo la formazione continua individuale.
2. Qualità: la responsabilità della qualità della formazione continua resta di competenza dei prestatari. La LFCo promuove la trasparenza e tra le formazioni continue sostenute promuove lo sviluppo della qualità in quattro ambiti: informazione dei prestatari, qualificazione dei formatori, programmi di apprendimento e le procedure di qualifica.
3. Riconoscimento della formazione continua: per la LFCo la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.
4. Pari opportunità: la legge deve garantire le pari opportunità nelle formazioni continue pubbliche. Oltre alle disparità di genere la legge parla di disabili, stranieri e le persone in reinserimento professionale.
5. Concorrenza: la LFCO garantisce che le formazioni sovvenzionate non distorcano la concorrenza.

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